martedì 31 maggio 2011

Prova d'appello

Mi tocca segnalare una prima iniziativa che invoca una riflessione collettiva sulla piega che ha preso la stesura delle proposte di modifica di statuto elaborate dalla commissione per l'UniCal. E' un appello che vede come primi firmatari alcuni componenti del gruppo Unicalduemilaventi e non solo. Anch'io ho sottoscritto il documento nel quale potrete trovare eco delle posizioni che ho reso pubbliche sulpost precedente.
In sole 24 ore l'appello di Unicalduemilaventi ha ricevuto più di 120 adesioni, di cui 73 registrate sul sito web del gruppo di lavoro.
La visione dell'appello e la sua sottoscrizione sono possibili all'indirizzo
http://unical2020.it/#view=object&format=object&id=280/gid=151
cliccando su "sottoscrivi" in fondo alla pagina.

venerdì 27 maggio 2011

Lavori in corso

Intervento in CdA del 25/05/2011 presentato da Lello Agostino e Paolo Pugliese

Note e commenti sulle Proposte di modifiche di Statuto approvate dalla Commissione nella seduta del 18 maggio 2011

Ex Art. 2.3 – Il Senato Accademico

1. La modifica prevede che il Rettore presieda il Senato Accademico. Nella nuova formulazione della gestione dell’Ateneo, il Rettore dispone di ampi poteri e partecipa di diritto ai lavori del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. La divisione degli ambiti fra i tre organi assegna al Senato Accademico il ruolo di ‘legislatore’ su una serie di settori ed al Consiglio di Amministrazione il compito di ‘esecutivo’. In una sana divisione dei poteri all’interno dell’Ateneo, sarebbe opportuno che il Senato Accademico fosse presieduto da un membro eletto al suo interno (in maniera simile a quanto avviene nel Parlamento nei regimi democratici) escludendo esplicitamente il Rettore dall’elettorato passivo mentre è evidente che lo stesso presieda il Consiglio di Amministrazione.
Si risolverebbe altresì la questione relativa a un potenziale conflitto d’interessi: infatti il Senato Accademico può “proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al Rettore…”.

2. La previsione di 7 direttori di Dipartimento eletti su un totale di 21 membri del Senato Accademico si può considerare un modello da variare nel caso in cui le esigenze di efficacia ed efficienza nella gestione trovino un diverso equilibrio con il diritto di rappresentanza: si può passare a 6/19 (organismo più snello) fino a 8/25 (adeguata rappresentanza di tutte le componenti). In quest’ultimo caso avremmo: 8 direttori di Dipartimento, 9/10 docenti/ricercatori, 2/3 PTA, 4 studenti/dottorandi.

3.a Fornendo un’interpretazione della norma conforme alla realtà dei fatti, al dettato della legge 240 nonché della precedente legge Moratti, si può intendere per docenti sia i professori che i ricercatori. Si riconoscerebbe in questo modo l’apporto alla didattica degli attuali ricercatori universitari a tempo indeterminato (non a caso definiti “Professori aggregati” quando svolgono tali compiti) nonché dei futuri ricercatori universitari a tempo determinato del tipo (a) e (b).
3.b Una norma transitoria potrebbe garantire agli assegnisti (di fatto dei ricercatori universitari a tempo determinato del tipo (a)) di far parte del corpo elettorale attivo.

4. Il corpo docente così configurato potrebbe eleggere i suoi rappresentanti sia attraverso un meccanismo di rappresentanza di fascia che come un unico corpo elettorale (passivo ed attivo). Quest’ultima soluzione potrebbe garantire maggiore possibilità di scelta dei singoli ed aprire la possibilità di dinamiche rappresentative meno “sindacalizzate” e proiettate verso l’auspicabile superamento della divisione in fasce della docenza universitaria.

5. Bisognerebbe in ogni caso stabilire se i direttori di Dipartimento possano essere elettorato passivo anche nella quota destinata ai docenti. Nel caso positivo, vi è la possibilità di avere tutti i direttori di Dipartimento in Senato Accademico se, chi non è eletto in quota “direttori”, ottiene un consenso sufficiente nel confronto con gli altri candidati.

Ex Art. 2.4 Consiglio di Amministrazione.

1. Pareri del Senato Accademico per il Consiglio di Amministrazione. I pareri che il Senato Accademico deve esprimere per il Consiglio di Amministrazione in materia di programmazione di didattica, ricerca, diritto allo studio, patrimonio edilizio, …, sono al momento definiti in maniera generica e quindi non hanno nessun connotato di obbligatorietà né di vincolo per il Consiglio di Amministrazione. E’ necessario stabilire il giusto contrappeso all’ampio potere affidato al Consiglio di Amministrazione e al Rettore in tali ambiti garantendo al Senato Accademico un ruolo di indirizzo maggiormente vincolante per l’azione del Consiglio di Amministrazione.

2. Bisogna definire i casi per l’adozione della decretazione d’urgenza in modo da evitare l’esautoramento delle funzioni proprie del Consiglio di Amministrazione.

3. Vi sono una serie di controindicazioni riguardo alla designazione dei cinque membri che le modifiche prevedono siano nominati dal Rettore e presentati all’atto della formalizzazione della sua candidatura:
a)    Non vi è alcuna forma di bilanciamento nella costituzione del Consiglio di Amministrazione: 6 membri su 10, fra cui il Rettore, costituirebbero una solida maggioranza che per sei anni disporrebbe di fatto di un ampissimo potere sull’intera vita accademica. Tale prospettiva potrebbe portare ad accordi elettorali sulla base della capacità dei singoli candidati nel listino rettorale a convogliare voti e non sulle capacità richiamate nel testo di legge. Questo meccanismo, pur suffragato dal voto, limita la gestione democratica dell’Ateneo abolendo concretamente ogni forma di tutela delle minoranze elettorali e non garantendo la qualità gestionale e scientifica dei membri del Consiglio di Amministrazione. Poiché la norma prevede una “designazione o scelta degli altri componenti, secondo modalità previste dallo statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale”, un’ipotesi alternativa (anche se non l’unica possibile) potrebbe prevedere un meccanismo, similmente a quanto adottato da altre università, in cui la scelta del Rettore avvenga su una lista di candidati, presentati da un numero minimo di elettori, le cui competenze fossero vagliate da un organismo terzo. Al fine di garantire l’adeguato compensazione al largo potere di cui disporrà il futuro Consiglio di Amministrazione, tale scelta dovrebbe essere approvata dal Senato Accademico a maggioranza.
b)   Relativamente all’individuazione dei due membri per i quali è stabilito che non siano appartenenti ai ruoli dell’Ateneo da almeno tre anni, si dovrebbe intendere tutto il personale che ha avuto rapporti di dipendenza, consulenza, collaborazione ed incarico a vario titolo con l’UniCal. Non è giustificabile, altrimenti, la restrizione di tale norma al solo personale docente.
c)    Il meccanismo della sfiducia individuale valido per il Rettore dovrebbe essere esteso ai singoli consiglieri con maggioranza semplice, in maniera analoga alla sfiducia individuale che il Parlamento può esprimere sui Ministri del Governo.
d)   Le norme per le pari opportunità dovrebbero essere più stringenti; si può pensare ad un limite inferiore del tipo “ciascun genere non deve essere rappresentato da un numero inferiore a 4 consiglieri”.


Ex art. 3.1 Strutture dell’Università

1. Alla luce delle decisioni sulla composizione del Senato Accademico, dove sarà eletta solo una rappresentanza dei direttori di Dipartimento, è superata la necessità di porre il limite massimo al numero di Dipartimenti. La doppia limitazione (numero minimo di afferenti e numero massimo di Dipartimenti) appare ridondante ed ingesserebbe la dinamica del nostro Ateneo agli attuali assetti.

2. Il numero minimo di afferenti ad un Dipartimento dovrebbe essere fissato, fra l’altro, per garantire la stabilità dei dipartimenti e non metterli a rischio chiusura. Allo stesso modo si potrebbe prevedere un numero massimo oltre il quale è difficile ci siano i necessari presupposti di omogeneità culturale. Se, in via del tutto ipotetica, tali numeri fossero fissati in 43 e 90, il numero dei dipartimenti potrebbe variare fra 9 e 20. Un numero alto, oltre 15, richiederebbe una impossibile suddivisione a tavolino del personale nei vari dipartimenti. In ogni caso, già la riorganizzazione in atto dimostra che, ragionevolmente, il numero degli stessi si fermerebbe a 13 con un numero medio di appartenenti di circa 65 unità.
Il meccanismo di proliferazione avrebbe così un solo reale vincolo: la validità del progetto scientifico e didattico della struttura da costituire. E’ su questo che sarebbe necessario ragionare piuttosto che su vincoli di numero che non hanno nessuna ricaduta diretta sulla qualità dell’offerta formativa e della ricerca. E’ quindi prioritario stabilire quali siano i meccanismi per il funzionamento dei dipartimenti in termini di incardinamento dei SSD e dei corsi di laurea. Eviteremmo così di escludere dalla nuova suddivisione dipartimentale, alcune realtà che, rispettando i limiti di numerosità di legge, hanno (ed hanno sempre avuto) un ruolo di eccellenza nella ricerca, nella didattica (soprattutto di base), nel trasferimento tecnologico e nel rapporto con il territorio contribuendo in modo significativo alla qualità complessiva dell’UniCal.
E’ auspicabile, quindi, lasciare che il processo riorganizzativo dell’Ateneo continui trovando i tempi ed i modi giusti, ed iniziare da subito a discutere della funzione dei dipartimenti, della loro organizzazione, delle modalità operative con cui tradurre il rapporto fra didattica e ricerca, della funzione di formazione di base ed avanzata (dalle triennali alle scuole di dottorato), dei meccanismi di afferenza dei singoli, del reclutamento e dell’avanzamento di carriera, dell’incardinamento dei SSD, dei rapporti fra dipartimenti. Solo quando saranno chiari questi elementi si potrà chiedere ai singoli l’afferenza ad una struttura di cui, oltre a condividere il progetto culturale, conosceranno regole ed organizzazione.

3. Nel paragrafo dedicato alla costituzione delle ‘strutture di raccordo’ si dovrebbe definire quali siano i compiti specifici non previsti dalla legge e su quali fondi e strutture possono contare.

Ipotesi di norma transitoria:

1. Conflitto di interessi. Nessun membro degli organi di governo attualmente in carica (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) e della Commissione per la revisione dello statuto potrà far parte, in prima costituzione, dei nuovi organi di governo.

domenica 24 aprile 2011

Incartati

Il balletto delle cifre continua: quanti dipartimenti? Quanti direttori in senato accademico? Qual è il numero minimo per formare un dipartimento? A 80 giorni dall’apertura delle danze, siamo al niente di fatto. Nessuna modifica allo statuto è stata deliberata dalla commissione ed anche il processo di autoriorganizzazione interna non ha portato ad un risultato tale da sbloccare la situazione. Da un lato il Rettore ed i Presidi a voler un numero limitato di dipartimenti (10) e dall’altro la necessità di non bloccare i numeri (12? 13? 14?) per portare a termine il progetto di riorganizzazione guidato dagli attuali direttori. Questo che sembra un gioco fra opposte visioni, sta bloccando l’elaborazione delle modifiche allo statuto. Se gli interessi, legittimi o meno, che stanno alla base del contendere continueranno a ostacolare ogni avanzamento, la commissione avrà la necessità di correre ai ripari in fretta mettendo mano all’immane sequenza di norme da ridefinire (struttura e ruolo del S.A. e del C.d.A., processi decisionali, designazione/elezione degli amministratori e dei ‘senatori’, …) per sfuggire alla tagliola dell’azione dei commissari ministeriali.

Verrebbe da chiedere, come faceva Gene Gnocchi, “Cui prodest?”. Io non cedo alla facile tentazione della dietrologia e, nel caso, tengo per me le risposte alla domanda. Mi associo però a chi ora vuole ripartire con la discussione sullo statuto e lasciare che il processo di riorganizzazione abbia il suo tempo per trovare maturazione (abbiamo tempo fino a dopo la sua approvazione da parte del ministero).

Chiedo quindi ai membri della commissione di andare avanti con le altre questioni perché non credo sia un bene per l’ateneo che la commissione elabori in fretta le modifiche che l’attuale CdA deve approvare. Avverto, da consigliere, il pesante rischio di trovarmi di fronte a modifiche poco discusse e condivise o, peggio ancora, non condivisibili con l’aggravante della mancanza dei tempi supplementari. A meno che si voglia dar fondo al processo degenerativo della democrazia rappresentativa: la delega non solo ad essere rappresentati e governati ma anche a decidere.

domenica 27 marzo 2011

Una modesta proposta



Ho molto riflettuto sulla composizione del senato accademico e sui riflessi che questa avrebbe anche nella dinamica della costituzione dei ND. Partiamo con ordine: nella costituzione del Senato Accademico si dovranno rispettare alcuni principi cardine:
- il principio di rappresentanza paritaria (!) di professori, ricercatori, personale tecnico amministrativo e degli studenti;
- la presenza di tutte le aree culturali dell'ateneo (tradotta nella brutale proposta di presenza di TUTTI i direttori di dipartimento in senato);
- la sua costituzione su base elettiva. 
In massima parte questi principi sono conformi al dettato della legge che all'Art. 2 comma 1 lettera f recita: costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unita', compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo;

Io avanzo quindi una modesta proposta prendendo a riferimento la formulazione della composizione del senato accademico che viene fuori dal nuovo statuto della Sapienza (retta dal noto estremista Prof. Frati) depurata dalle stortura in essa contenute (riferimenti alle facoltà ecc.) ed adattata nel numero alla dimensione della nostra università:

Il Senato Accademico è composto da 22 membri:
- Rettore;
- Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento; 
- 4 Direttori di dipartimento anche in rappresentanza dei professori ordinari, uno per ciascuna di 4 macroaree dei settori scientifico-disciplinari, determinate dal Senato Accademico;
- 4 professori associati rappresentanza dei professori associati, uno per ciascuna di 4 macroaree scientifico-disciplinari;
- 4 ricercatori in rappresentanza dei ricercatori, uno per ciascuna di 4 macroaree scientifico-disciplinari;
- 4 rappresentanti del personale del personale tecnico-amministrativo.
- 4 rappresentanti degli studenti. 
Al Senato Accademico partecipa il Direttore generale con diritto di parola e senza diritto di voto.

La ratio della proposta è la seguente:
1) i 12 rappresentanti dei professori e dei ricercatori sono in numero pari alle strutture dipartimentali attualmente previsti e quindi si può realizzare la condizione di presenza in consiglio di ogni dipartimento (magari garantita da norme nel regolamento elettorale).
2) la commissione ha una composizione paritetica fra le diverse fasce;
3) professori associati, ricercatori, personale tecnico amministrativo e studenti sarebbero eletti direttamente dai propri rappresentati mentre gli ordinari sarebbero scelti fra i direttori di dipartimento all'interno delle aree di riferimento sempre su base elettiva;
4) ogni area culturale dell'ateneo (Area Scientifico – Sperimentale, Area Tecnologica, Area Sociale, Area Umanistica) avrebbe rappresentanza paritaria;
5) è un organismo snello e non pletorico;
6) la quota di professori e ricercatori è di 2/3 (ovvero 14/22) di cui un terzo (ovvero 5/14) direttori di dipartimento.  

Questa proposta presuppone l'esistenza di un Collegio dei Direttori di Dipartimento che, al pari dell'attuale CoCoP, dovrebbe essere un Organo istruttorio permanente che dovrebbe esprimere parere obbligatorio al senato accademico su attività di ricerca e didattica; elaborare il piano di sviluppo triennale da sottoporre al Senato Accademico; curare la redazione e la diffusione del rapporto annuale sull'attività scientifica e didattica dell'Università; proporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione l'adesione ed il recesso dell'Università della Calabria da Centri Interuniversitari e Consorzi; esprimere pareri sui casi controversi di afferenza di docenti e ricercatori ai Dipartimenti; individuare le aree culturali cui afferiscono i Direttori di Dipartimento che fanno parte del Senato Accademico secondo criteri che assicurino l'equilibrata rappresentanza delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento dovrebbe essere composto dai Direttori dei Dipartimenti o da loro delegati permanenti. Il Presidente del Collegio sarebbe eletto tra i suoi membri.
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