In questi giorni il CIPUR ci fa scoprire una trappola nascosta fra le pieghe del DDL Gelmini (trovi il testo QUI) in discussione alla Camera (segui i lavori QUI). Infatti, il comma 8, punto c, dell’art. 25 prevede l’abrogazione del comma 17 dell’art. 1 della L. 230/05 che recitava:
“Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.”
Chi è intenzionato (o costretto, come nel mio caso, sic!) a prolungare la propria attività fino a 70 anni, deve comunicare l’opzione alla propria amministrazione secondo quanto prevede il comma 19 dell’articolo 1 della legge 230/05: “19. I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno. I professori possono optare per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell'anzianità acquisita.”. Infatti, l’attuale normativa prevede si vada in pensione a 65 anni a meno di optare per il regime di cui all’abbrogando articolo.