Una serie di organizzazioni a carattere nazionale di professori associati, ricercatori, precari e studenti hanno elaborato un decalogo che possa servire da riferimento per la revisione degli statuti. Riporto il documento per intero. Senza commenti.
Vi segnalo anche un articolo su
Repubblica on line che fa il punto sulle iniziative si resistenza ed azione post emanazione della legge 240/2010.
ADI – Associazioni Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani
CoNPAss – Coordinamento Nazionale dei Professori Associati
CPU – Coordinamento Precari dell'Università
LINK-Coordinamento Universitario
Rete 29 Aprile
10 PUNTI PER LA REVISIONE DEGLI STATUTI
1. Partecipazione, metodo e principi ispiratori
Tutti gli statuti dovranno essere ispirati al principio della democrazia della rappresentanza e della partecipazione.
Pensiamo che sia inaccettabile qualsiasi forma che limiti la partecipazione di tutte le componenti dell'università alla riscrittura dello statuto, rifiutiamo meccanismi di nomina, cooptazione o altro proposte dai Rettori per eleggere i membri della commissione di modifica dello statuto, inoltre riteniamo che questa commissione abbia un ruolo meramente istruttorio e non decisionale.
Le procedure per la stesura devono pertanto essere caratterizzate dalla massima trasparenza e partecipazione, tutti gli atti della commissione dovranno essere pubblici e reperibili sui siti degli atenei e dovranno essere tenute audizioni e assemblee pubbliche e aperte a tutte le componenti universitarie (studenti, dottorandi e precari inclusi) in ciascuna area o facoltà da tenersi alla presenza della commissione incaricata della stesura, dalle quali emergano le linee del nuovo statuto e nelle quali si possa poi dibattere la bozza proposta dalla commissione.
Dal metodo, da noi proposto per la riscrittura degli statuti si evince come nelle dichiarazioni sui “Principi generali”, dovrà essere contenuto che l’Università è un’istituzione pubblica e che non persegue fini di lucro, sottolineando che nessuno dei suoi organi decisionali persegue queste finalità, e che il suo fine è quello di essere promotrice di crescita culturale attraverso lo svolgimento sinergico e inscindibile di ricerca e didattica. Va sancita la libertà di insegnamento e di ricerca, la centralità dello studente e di tutte le sue esigenze, e la pari dignità tra tutti i lavoratori all'interno degli atenei. Nessun apporto finanziario esterno può essere determinante per il funzionamento ordinario dell’Università e condizionare la libertà di ricerca e insegnamento.
2. Democrazia partecipata
Crediamo che, malgrado l'approvazione della riforma Gelmini, oggi ci si debba porre la sfida dell'espansione dei diritti e della partecipazione democratica alle scelte operate nei propri luoghi di formazione.
Le commissioni hanno il mandato di adeguare gli statuti ai principi previsti dalla nuova legge e di conseguenza eventuali norme di democrazia, rappresentanza e partecipazione già contenute negli statuti preesistenti vanno preservate e semmai migliorate.
È evidente da parte del ministro Gelmini la volontà di spostare la maggior parte del potere decisionale nelle mani dei rettori, di pochi Baroni e di enti esterni all'università.
Risulta necessaria una mobilitazione che vada nella direzione di aumentare la qualità della partecipazione di tutte le componenti degli atenei nelle scelte che li riguardano, sia garantendo forme di democrazia diretta, sia provando a legare la rappresentanza a questi strumenti.
I nuovi statuti dovranno garantire che tutte le decisioni prese all'interno degli organi siano assunte nella massima trasparenza. Le sedute del Senato e del CdA devono essere pubbliche, laddove possibile anche in via telematica, e per tutti gli organi deve essere garantita la pubblicità, la tempestiva diffusione e reperibilità degli atti e dei verbali.
Inoltre dovranno essere previsti all'interno dei nuovi statuti strumenti e di forme di partecipazione come referendum consultivi, abrogativi, confermativi; delibere di iniziativa popolare, meccanismi di iniziativa studentesca; assemblea di facoltà, aperte a tutte le componenti, con scadenza regolare e sospensione della didattica; progettazione partecipata nel campo dell’edilizia. Gli atenei avranno l'obbligo di redigere un bilancio sociale (rendicontazione partecipata volta a informare tutta la comunità e i suoi interlocutori sulle scelte operate, le attività svolte e i servizi resi).
All’interno di ogni organo accademico dovrà essere garantita la presenza di una rappresentanza di ogni componente. In particolare relativamente agli studenti, si deve tenere presente il vincolo del 15% come presenza minima della rappresentanza come previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n.120.
3. Elezione del Rettore
L'elettorato attivo per la carica di Rettore costituito da tutti i professori ordinari, professori associati, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato e personale equiparato, dai precari della ricerca. Inoltre deve essere previsto un voto ponderato, nella misura più ampia possibile, degli studenti, dei dottorandi, degli specializzandi e del personale tecnico-amministrativo. Il peso degli studenti deve raggiungere almeno quel 15% in rapporto al personale docente che è la quota studentesca in ogni organo. L'elettorato passivo deve essere limitato ai professori dell'ateneo.
4. Senato Accademico
Richiediamo che il Senato Accademico sia integralmente elettivo e che sia garantita pari rappresentanza ai professori ordinari, professori associati e ricercatori a tempo indeterminato e determinato, nella misura massima consentita dalla legge.
Il numero dei direttori di dipartimento dovrà essere limitato al minimo previsto dalla legge
Nessun rappresentante di enti esterni all'università dovrà essere presente all'interno del Senato Accademico.
A tutto il corpo docente, senza distinzione di fascia, compresi i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, deve essere garantito l'elettorato attivo e passivo.
Inoltre devono essere previste una rappresentanza dei ricercatori precari, dei tecnici amministrativi e dei lavoratori esternalizzati nella misura più ampia possibile a seguito delle limitazioni previste dalla legge; una rappresentanza degli studenti non inferiore al 15%, come previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n.120; una rappresentanza specifica dei dottorandi e degli specializzandi non a scapito delle altre categorie.
Il Senato Accademico dovrà mantenere nella misura maggiore possibile tutti i poteri di scelta politica. In particolare si deve prevedere che il SA deliberi su qualsiasi proposta in merito alla didattica, alla ricerca e ai servizi agli studenti, dando almeno parere obbligatorio al CdA.
5. Consiglio di Amministrazione
Riteniamo sia importante limitare il numero dei membri esterni all'interno del CdA al minimo legale, previsto dalla legge Gelmini (tre se il CdA è di undici, due se inferiore).
In particolare va richiesta l'elezione dal basso, dallo stesso collegio elettorale proposto per il rettore, dei membri interni ed esterni, che dovranno rispondere del loro programma alla comunità universitaria e non a interessi esterni all'ateneo.
I candidati interni ed esterni al carica di componenti del CdA dovranno essere scelti all'interno di un'unica lista di nomi. I membri interni sono da scegliersi all'interno del personale di ruolo.
Almeno un membro esterno del CdA (non appartenente ai ruoli dell'ateneo) dovrà essere scelto nell’ambito del personale non strutturato dell’ateneo.
Inoltre all'interno del CdA dovrà essere garantita una rappresentanza degli studenti “in misura non inferiore al 15%”, quindi almeno due studenti all'interno dei CdA.
I membri esterni del CdA non dovranno essere enti privati o fondazioni a scopo di lucro e, in ogni caso, non dovranno avere alcuna relazione di interesse economico con l'università.
La partecipazione agli organi esecutivi di governo universitario o agli organi di gestione dei centri di spesa universitari integra il requisito della «comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale» ai fini della loro eleggibilità nei consigli di amministrazione secondo la legge.
L'attività del CdA dovrà limitarsi, alla contabilità, all'indirizzo economico e alla formulazione di proposte economiche e gestionali, evitando che acquisti troppi poteri di indirizzo politico. Eventuali atti difformi dai pareri obbligatori del Senato Accademico dovranno essere motivati secondo specifiche procedure e criteri.
6. Statuto dei diritti degli studenti e dei dottorandi
Proponiamo l'adozione in tutti gli atenei dello Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti e dei dottorandi.
In un contesto di cambiamento dell'istituzione universitaria, della sua organizzazione e del suo funzionamento, è fondamentale garantire che siano rispettati i diritti fondamentali degli studenti, per quanto riguarda la didattica, la valutazione, la contribuzione studentesca, l'accesso ai servizi, ecc. Di pari passo vanno tutelati i diritti dei dottorandi, cercando di comprendere meglio la natura ibrida della loro figura: contemporaneamente di ricercatore in formazione e di studente.
Questi diritti vanno sanciti ufficialmente da un apposito documento, con valore cogente a tutti i livelli dell'ateneo.
Di pari importanza è l'adozione da parte di tutti gli atenei della Carta europea della ricerca, allo scopo di garantire che i rapporti tra i ricercatori e di datori di lavoro favoriscano la produzione e la diffusione delle conoscenze e che tali rapporti siano allo stesso tempo volti allo sviluppo professionale e alla carriera dei ricercatori.
7. Regolamenti di ateneo
Definizione, per la stesura dei regolamenti, di una o più commissioni designate dal senato accademico e rappresentative di tutte le componenti. Previsione che ciascuna commissione, nell’ambito dell’attività istruttoria, debba svolgere audizioni con associazioni e organizzazioni sindacali. L’insieme di queste previsioni potrà essere garantita nello statuto stesso in una norma transitoria. Inoltre nello statuto si potranno indicare alcuni principi e criteri generali per la definizione di questi regolamenti, tali da garantire procedure di valutazione comparativa e di attribuzione degli scatti stipendiali omogenee in tutte le università statali.
Previsione di un piano di programmazione e sviluppo pluriennale (su base quinque-decennale) in materia di didattica e ricerca come base per l’offerta formativa. Lo stesso piano costituirà, insieme con la ricognizione delle strutture e del personale esistente, il fondamento per la definizione di numero e tipologia di strutture di primo e secondo livello (dipartimenti, scuole, corsi di laurea).
Inoltre i regolamenti di ateneo che disciplineranno le procedure per gli assegni di ricerca (articolo 22, comma 4), i contratti per attività di insegnamento (articolo 23, comma 2) e i contratti da ricercatore a tempo determinato (articolo 24, comma 2) dovranno essere preparati da queste apposite commissioni che includano anche rappresentanze di lavoratori precari e dovranno assicurare il rispetto dei principi di trasparenza concorsuale e la massima pubblicità dei bandi, da pubblicare sul sito dell’ateneo e nel maggior numero possibile di siti istituzionali. A tal proposito, è auspicabile che il MIUR si impegni a costituire un portale nazionale che raccolga tutti i bandi, comprendendo anche quelli per assegni di ricerca e per contratti di insegnamento.
8. Strutture di raccordo (facoltà/scuole)
Attribuzione alle strutture di cui all’art. 2 comma 2 lettera c, qualora esistenti, delle competenze previste dalla legge (funzioni di coordinamento didattico e di gestione dei servizi comuni a più dipartimenti), nonché della programmazione dell'offerta formativa, ma non del reclutamento; è necessario definire che nell'organo deliberante delle strutture di raccordo vi sia una rappresentanza elettiva, scelta “tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura”, non inferiore al 10% dei componenti dei consigli dei dipartimenti (previsto come tetto massimo dalla legge).
9. Composizione e funzioni dei dipartimenti.
Consiglio di dipartimento costituito da tutti i docenti (PO, PA, RTI e RTD) e da un'adeguata rappresentanza dei precari, dei TA, dei dottorandi e degli studenti. Deve essere stabilito l’elettorato attivo e passivo dei ricercatori nelle giunte di dipartimento. Attribuzione ai dipartimenti (non alle eventuali strutture di raccordo di cui all’art. 2 comma 2 lettera c) della competenza a formulare al CdA e al senato accademico proposte in materia di programmazione e della competenza a deliberare sulle chiamate di professori e ricercatori. Approvazione delle richieste di posti per la programmazione da parte del consiglio di dipartimento in seduta plenaria.
10. Contratti, diritti, reclutamento e progressioni dei lavoratori precari
I lavoratori precari con qualsivoglia tipo di contratto devono vedersi riconosciuti gli stessi diritti dei lavoratori strutturati dell’ateneo (asili nido, mense, parcheggi, rimborsi spese, partecipazione a bandi per fondi di ricerca d’ateneo…); in quest’ottica chiediamo che negli statuti vengano esplicitamente introdotti degli standard minimi che sanciscano diritti e tutele di cui ciascun lavoratore dell’ateneo, precario e non, deve necessariamente usufruire e si preveda la definizione di una retribuzione minima al di sotto della quale nessun rapporto di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, possa in alcun modo scendere.
Ogni anno il numero di contratti da ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera b), dell’ultima legge di riforma in essere nell’ateneo non dovrà essere inferiore al numero di contratti da ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera a) in essere. Ciò al fine di evitare che i contratti ex-lettera a) finiscano per configurarsi come l’ennesima forma di contratto precario privo di sbocchi realistici nel sistema accademico italiano e siano invece legati ad un’effettiva possibilità di partecipazione ai contratti ex-lettera b), cd. “tenure track”.
Riteniamo che dopo un periodo transitorio di 2 anni e di concerto con le rappresentanze sindacali di ateneo, si debbano porre in essere meccanismi di verifica dell’attuazione letterale dell’articolo 18, comma 5, della legge di riforma, ponendo fine al ricorso, per lo svolgimento di attività di ricerca all’interno dell’ateneo, a contratti precari diversi da quelli da ricercatori a tempo determinato (articolo 24 della legge) e dagli assegni di ricerca (articolo 22). In particolare, deve essere vietato qualsiasi ricorso a prestazioni di lavoro gratuite (si veda articolo 23 per le docenze a contratto). È doveroso estirpare la giungla di contratti precari, privi di tutele, diritti e realistiche prospettive di sbocco, attraverso un percorso graduale e concertato, anche al fine di non trasformare l’operazione in un’immediata e colossale opera di licenziamento di migliaia di lavoratori privi di fonti di reddito alternative.
Assolutamente necessario è un censimento delle figure lavorative precarie della ricerca. un elenco di tutto il personale non strutturato delle università deve essere presente a livello di ateneo, pubblico e consultabile su internet.